Art. 2536 · Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VICapo ISez. III

Art. 2536

2791 / 3261

Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi.

In vigore dal 1 gen 2004
Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota o per il rimborso delle azioni. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto..

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2536