Art. 2500 septies
Trasformazione eterogenea da società di capitali.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2500-septies
Trasformazione eterogenea da società di capitali.
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La disposizione disciplina la trasformazione di determinate società in consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni di azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni. Per approvare questa decisione è necessario il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto. È richiesto inoltre il consenso di tutti i soci che, a seguito della trasformazione, assumono una responsabilità illimitata. Nel caso di trasformazione in fondazione, la deliberazione produce gli stessi effetti previsti per l'atto di fondazione o per la volontà del fondatore.
La norma consente alle società di capitali di mutare la propria forma giuridica verso enti di diversa natura, come consorzi, cooperative o fondazioni, garantendo la tutela dei soci tramite maggioranze qualificate e specifici consensi.
Si applica alle società disciplinate nei capi V, VI e VII del titolo di riferimento e ai rispettivi soci aventi diritto di voto.
I soci di una società di capitali decidono di trasformare l'ente in una cooperativa. Per rendere valida la decisione, raccolgono il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto. Qualora alcuni soci dovessero assumere responsabilità illimitata nella nuova struttura, è necessario anche il loro esplicito consenso.
La deliberazione richiede il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto e il necessario consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata; si applica inoltre l'articolo 2500-sexies in quanto compatibile.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.