CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo V

Art. 2500 bis

Invalidità della trasformazione.

In vigore dal 1 gen 2004
Eseguita la pubblicità di cui all'articolo precedente, l'invalidità dell'atto di trasformazione non può essere pronunciata. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai partecipanti all'ente trasformato ed ai terzi danneggiati dalla trasformazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2500-bis

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