CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V
Art. 2500 quater
Assegnazione di azioni o quote.
In vigore dal 1 gen 2004
Nel caso previsto dall', ciascun socio ha diritto all'assegnazione di un numero di azioni o di una quota proporzionale alla sua partecipazione, salvo quanto disposto dai commi successivi.
Il socio d'opera ha diritto all'assegnazione di un numero di azioni o di una quota in misura corrispondente alla partecipazione che l'atto costitutivo gli riconosceva precedentemente alla trasformazione o, in mancanza, d'accordo tra i soci ovvero, in difetto di accordo, determinata dal giudice secondo equità.
Nelle ipotesi di cui al comma precedente, le azioni o quote assegnate agli altri soci si riducono proporzionalmente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2500-quater