CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V
Art. 2500 novies
Opposizione dei creditori.
In vigore dal 1 gen 2004
In deroga a quanto disposto dal terzo comma dell', la trasformazione eterogenea ha effetto dopo sessanta giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dallo stesso articolo, salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso.
I creditori possono, nel suddetto termine di sessanta giorni, fare opposizione. Si applica in tal caso l'ultimo comma dell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2500-novies