CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo V

Art. 2501 septies

Deposito di atti.

In vigore dal 18 ago 2012
Devono restare depositati in copia nella sede delle società partecipanti alla fusione, ovvero pubblicati sul sito Internet delle stesse, durante i trenta giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime, e finché la fusione sia decisa: 1) il progetto di fusione con le relazioni, ove redatte, indicate negli ; 2) i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione, con le relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e la revisione legale; 3) le situazioni patrimoniali della società partecipanti alla fusione ove redatte a norma dell', primo comma, ovvero, nel caso previsto dall', secondo comma, la relazione finanziaria semestrale. I soci hanno diritto di prendere visione di questi documenti e di ottenerne gratuitamente copia.Su richiesta del socio le copie gli sono trasmesse telematicamente. La società non è tenuta a fornire copia dei documenti, qualora gli stessi siano stati pubblicati sul sito Internet della società dal quale sia possibile effettuarne liberamente copia o stampa.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2501-septies

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