Art. 2501 septies · Deposito di atti.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo V

Art. 2501 septies

2406 / 3261

Deposito di atti.

In vigore dal 18 ago 2012
Devono restare depositati in copia nella sede delle società partecipanti alla fusione, ovvero pubblicati sul sito Internet delle stesse, durante i trenta giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime, e finché la fusione sia decisa: 1) il progetto di fusione con le relazioni, ove redatte, indicate negli ; 2) i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione, con le relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e la revisione legale; 3) le situazioni patrimoniali della società partecipanti alla fusione ove redatte a norma dell', primo comma, ovvero, nel caso previsto dall', secondo comma, la relazione finanziaria semestrale. I soci hanno diritto di prendere visione di questi documenti e di ottenerne gratuitamente copia.Su richiesta del socio le copie gli sono trasmesse telematicamente. La società non è tenuta a fornire copia dei documenti, qualora gli stessi siano stati pubblicati sul sito Internet della società dal quale sia possibile effettuarne liberamente copia o stampa.

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Pro

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