CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo IX
Art. 2497 ter
Motivazione delle decisioni.
In vigore dal 1 gen 2004
Le decisioni delle società soggette ad attività di direzione e coordinamento, quando da questa influenzate, debbono essere analiticamente motivate e recare puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione. Di esse viene dato adeguato conto nella relazione di cui all'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2497-ter