Art. 2482 ter
Riduzione del capitale al disotto del minimo legale.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2482-ter
Riduzione del capitale al disotto del minimo legale.
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Quando le perdite societarie superano un terzo del capitale sociale e fanno scendere quest'ultimo sotto il minimo di legge, scatta un obbligo immediato per la gestione. Gli amministratori devono convocare tempestivamente l'assemblea dei soci. I soci riuniti sono chiamati a deliberare la riduzione del capitale per coprire le perdite e contemporaneamente ad aumentarlo almeno fino al limite minimo previsto. In alternativa a questa operazione, l'assemblea può decidere di trasformare la società in un altro tipo.
La norma serve a garantire che la società mantenga sempre il livello minimo di capitale prescritto dalla legge per tutelare l'integrità patrimoniale a fronte di gravi perdite.
Si applica agli amministratori e ai soci della società che subisce una grave perdita di capitale.
Una società subisce perdite rilevanti superiori a un terzo delle proprie risorse, finendo al di sotto della soglia minima di capitale prevista dalla legge. Gli amministratori convocano subito l'assemblea, durante la quale i soci scelgono se ricapitalizzare la società riportando il capitale al minimo o trasformarla.
Gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento ad almeno il minimo legale, salva la facoltà di deliberare la trasformazione della società.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.