CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo VII›Sez. V
Art. 2482 ter
2741 / 3261Riduzione del capitale al disotto del minimo legale.
In vigore dal 1 gen 2004
Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal numero 4) dell', gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo.
È fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2482-ter