Art. 2482 ter · Riduzione del capitale al disotto del minimo legale.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VCapo VIISez. V

Art. 2482 ter

2741 / 3261

Riduzione del capitale al disotto del minimo legale.

In vigore dal 1 gen 2004
Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal numero 4) dell', gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo. È fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2482-ter