CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VCapo VIISez. III

Art. 2478 bis

Bilancio e distribuzione degli utili ai soci.

In vigore dal 1 gen 2016
Il bilancio deve essere redatto con l'osservanza delle disposizioni di cui alla sezione IX, del capo V del presente libro. Esso è presentato ai soci entro il termine stabilito dall'atto costitutivo e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'. Entro trenta giorni dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio deve essere depositata presso l'ufficio del registro delle imprese, a norma dell', copia del bilancio approvato. La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci. Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti da bilancio regolarmente approvato. Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente. Gli utili erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo non sono ripetibili se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che la presente modifica si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2478-bis

In sintesi

Il bilancio deve essere presentato ai soci entro il termine stabilito dall'atto costitutivo, comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale (salvo maggior termine consentito dalla legge). Entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio approvato deve essere depositata presso l'ufficio del registro delle imprese. Con l'approvazione del bilancio i soci decidono sulla distribuzione degli utili, che possono essere distribuiti solo se realmente conseguiti e risultanti da bilancio regolarmente approvato. Se vi è una perdita del capitale sociale, non si possono distribuire utili finché il capitale non viene reintegrato o ridotto in misura corrispondente. I soci non sono tenuti a restituire gli utili riscossi in buona fede sulla base di un bilancio regolarmente approvato con utili netti corrispondenti, anche se erogati in violazione della norma.

Perché esiste questa norma

La norma disciplina i tempi e le modalità di redazione, approvazione e deposito del bilancio, tutelando l'integrità del capitale sociale e regolando la corretta distribuzione degli utili ai soci.

A chi si applica

Si applica alle società e ai relativi soci e organi chiamati alla redazione, approvazione e deposito del bilancio e alla decisione sulla distribuzione degli utili.

Esempio pratico

Una società chiude l'esercizio e presenta il bilancio ai soci entro centoventi giorni. I soci approvano il bilancio e deliberano la distribuzione dei guadagni realmente conseguiti, provvedendo poi a depositare copia del bilancio al registro delle imprese entro trenta giorni. Se tuttavia il bilancio registra una perdita del capitale sociale, i soci non possono dividersi alcun utile fino a quando il capitale non sia stato reintegrato o formalmente ridotto.

Adempimenti e conseguenze

Obbligo di presentare il bilancio ai soci entro il termine statutario (massimo 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, salvo maggior termine di legge) e di depositarne copia presso l'ufficio del registro delle imprese entro 30 giorni dall'approvazione; divieto di ripartire utili in assenza di utili reali o in presenza di perdite del capitale sociale fino alla loro reintegrazione o riduzione; non ripetibilità degli utili riscossi in buona fede.

Cosa è cambiato

L'articolo è stato modificato nel tempo dai seguenti provvedimenti: il D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 (art. 5, comma 1, lett. rr); il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 (art. 16, comma 12-octies), che ha modificato il secondo comma; e il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139 (art. 6, comma 14), che ha modificato il primo comma.

Domande frequenti

Entro quando deve essere presentato e depositato il bilancio?Deve essere presentato ai soci entro il termine dell'atto costitutivo e comunque non oltre centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio (salvo maggior termine di legge); deve poi essere depositato presso il registro delle imprese entro trenta giorni dall'approvazione.
A quali condizioni possono essere distribuiti gli utili ai soci?Possono essere distribuiti esclusivamente utili realmente conseguiti e risultanti da un bilancio regolarmente approvato, a condizione che non vi siano perdite del capitale sociale non ancora reintegrate o ridotte.
I soci devono restituire gli utili se sono stati distribuiti in modo non corretto?Gli utili non devono essere restituiti (non sono ripetibili) se i soci li hanno incassati in buona fede sulla base di un bilancio regolarmente approvato da cui risultavano utili netti corrispondenti.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo