Art. 2473 bis
Esclusione del socio.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2473-bis
Esclusione del socio.
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La disposizione stabilisce che l'atto costitutivo può prevedere specifiche situazioni in cui un socio può essere escluso per giusta causa. Quando si verifica una di queste ipotesi, si applicano le regole dell'articolo precedente per la liquidazione o il rimborso della quota. Tuttavia, la legge vieta espressamente che il rimborso della partecipazione del socio escluso avvenga tramite la riduzione del capitale sociale.
La norma consente ai soci di stabilire nell'atto costitutivo motivi specifici per allontanare un socio dalla società quando sussiste una giusta causa.
Si applica alle società a responsabilità limitata, ai loro soci e a chi redige o modifica l'atto costitutivo.
L'atto costitutivo di una società prevede che un socio possa essere escluso se svolge attività concorrenziale non autorizzata. Al verificarsi di tale giusta causa, il socio viene escluso e liquidato, ma la società non può rimborsargli la partecipazione riducendo il proprio capitale sociale.
In caso di esclusione per giusta causa, è esclusa la possibilità di effettuare il rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.