CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VCapo VSez. XI

Art. 2447 octies

Assemblee speciali.

In vigore dal 1 gen 2004
Per ogni categoria di strumenti finanziari previsti dalla lettera e) del primo comma dell' l'assemblea dei possessori delibera: 1) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria, con funzione di controllo sul regolare andamento dello specifico affare, e sull'azione di responsabilità nei loro confronti; 2) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo; 3) sulle modificazioni dei diritti attribuiti dagli strumenti finanziari; 4) sulle controversie con la società e sulle relative transazioni e rinunce; 5) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari. Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni contenute negli , secondo, terzo, quarto e quinto comma, 2416 e 2419. Al rappresentante comune si applicano gli .
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2447-octies

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