CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo V›Sez. XI
Art. 2447 octies
Assemblee speciali.
In vigore dal 1 gen 2004
Per ogni categoria di strumenti finanziari previsti dalla lettera e) del primo comma dell' l'assemblea dei possessori delibera:
1) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria, con funzione di controllo sul regolare andamento dello specifico affare, e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;
2) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;
3) sulle modificazioni dei diritti attribuiti dagli strumenti finanziari;
4) sulle controversie con la società e sulle relative transazioni e rinunce;
5) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.
Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni contenute negli , secondo, terzo, quarto e quinto comma, 2416 e 2419.
Al rappresentante comune si applicano gli .
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2447-octies