CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo V›Sez. XI
Art. 2447 quater
Pubblicità della costituzione del patrimonio destinato.
In vigore dal 1 gen 2004
La deliberazione prevista dal precedente articolo deve essere depositata e iscritta a norma dell'.
Nel termine di sessanta giorni dall'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese i creditori sociali anteriori all'iscrizione possono fare opposizione. Il tribunale, nonostante l'opposizione, può disporre che la deliberazione sia eseguita previa prestazione da parte della società di idonea garanzia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2447-quater