CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo V›Sez. X
Art. 2437 sexies
Azioni riscattabili.
In vigore dal 1 gen 2004
Le disposizioni degli si applicano, in quanto compatibili, alle azioni o categorie di azioni per le quali lo statuto prevede un potere di riscatto da parte della società o dei soci. Resta salva in tal caso l'applicazione della disciplina degli .
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2437-sexies