Art. 2437 sexies · Azioni riscattabili.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VCapo VSez. X

Art. 2437 sexies

2676 / 3261

Azioni riscattabili.

In vigore dal 1 gen 2004
Le disposizioni degli si applicano, in quanto compatibili, alle azioni o categorie di azioni per le quali lo statuto prevede un potere di riscatto da parte della società o dei soci. Resta salva in tal caso l'applicazione della disciplina degli .
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