CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo V›Sez. XI
Art. 2447 bis
Patrimoni destinati ad uno specifico affare.
In vigore dal 1 gen 2004
La società può:
a) costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare;
b) convenire che nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo siano destinati i proventi dell'affare stesso, o parte di essi.
Salvo quanto disposto in leggi speciali, i patrimoni destinati ai sensi della lettera a) del primo comma non possono essere costituiti per un valore complessivamente superiore al dieci per cento del patrimonio netto della società e non possono comunque essere costituiti per l'esercizio di affari attinenti ad attività riservate in base alle leggi speciali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2447-bis