CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo VIII
Art. 2487 ter
Revoca dello stato di liquidazione.
In vigore dal 1 gen 2004
La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto. Si applica l'.
La revoca ha effetto solo sessanta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della relativa deliberazione, salvo che consti il consenso dei creditori della società o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso. Qualora nel termine suddetto i creditori anteriori all'iscrizione abbiano fatto opposizione, si applica l'ultimo comma dell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2487-ter