CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V
Art. 2500 septies
2403 / 3261Trasformazione eterogenea da società di capitali.
In vigore dal 1 gen 2004
Le società disciplinate nei capi V, VI, VII del presente titolo possono trasformarsi in consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni di azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni.
Si applica l', in quanto compatibile.
La deliberazione deve essere assunta con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto, e comunque con il consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata.
La deliberazione di trasformazione in fondazione produce gli effetti che il capo II del titolo II del Libro primo ricollega all'atto di fondazione o alla volontà del fondatore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2500-septies