Art. 2352
Pegno, usufrutto e sequestro delle azioni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2352
Pegno, usufrutto e sequestro delle azioni.
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L'articolo stabilisce che il diritto di voto spetta al creditore pignoratizio o all'usufruttuario (salvo accordi diversi) e al custode in caso di sequestro. Il diritto di opzione rimane invece al socio, che deve versare le somme necessarie con almeno tre giorni di anticipo per non perderlo. I vincoli si estendono automaticamente alle nuove azioni emesse in caso di aumento di capitale gratuito. Per i versamenti ancora dovuti sulle azioni, nel pegno tocca al socio e nell'usufrutto all'usufruttuario, salvo restituzione a fine rapporto. Gli altri diritti amministrativi spettano congiuntamente al socio e al titolare del vincolo (o al custode nel sequestro), salvo diversa indicazione del titolo o del giudice.
La norma disciplina la ripartizione dei diritti e degli obblighi tra le parti quando le azioni di una società sono gravate da vincoli come pegno, usufrutto o sequestro.
Si applica ai soci, ai creditori pignoratizi, agli usufruttuari e ai custodi giudiziari di azioni societarie.
Un socio concede in usufrutto le proprie azioni a un terzo: l'usufruttuario potrà votare in assemblea e dovrà versare i decimi residui richiesti dalla società, mantenendo il diritto alla restituzione delle somme al termine dell'usufrutto. Se la società offre nuove azioni in opzione, il diritto di sottoscriverle competerà al socio proprietario, purché fornisca i fondi necessari almeno tre giorni prima della scadenza.
Il socio deve versare le somme per l'opzione o per i versamenti sulle azioni in pegno almeno tre giorni prima della scadenza. In caso di mancato versamento per l'opzione, il diritto viene alienato tramite banca o intermediario; in caso di mancato versamento sulle azioni in pegno, il creditore pignoratizio può far vendere le azioni.
L'articolo 2352 è stato modificato dall'articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.