CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VCapo VSez. V

Art. 2352

Pegno, usufrutto e sequestro delle azioni.

In vigore dal 1 gen 2004
Nel caso di pegno o usufrutto sulle azioni, il diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria, al creditore pignoratizio o all'usufruttuario. Nel caso di sequestro delle azioni il diritto di voto è esercitato dal custode. Se le azioni attribuiscono un diritto di opzione, questo spetta al socio ed al medesimo sono attribuite le azioni in base ad esso sottoscritte. Qualora il socio non provveda almeno tre giorni prima della scadenza al versamento delle somme necessarie per l'esercizio del diritto di opzione e qualora gli altri soci non si offrano di acquistarlo, questo deve essere alienato per suo conto a mezzo banca od intermediario autorizzato alla negoziazione nei mercati regolamentati. Nel caso di aumento del capitale sociale ai sensi dell', il pegno, l'usufrutto o il sequestro si estendono alle azioni di nuova emissione. Se sono richiesti versamenti sulle azioni, nel caso di pegno, il socio deve provvedere al versamento delle somme necessarie almeno tre giorni prima della scadenza; in mancanza il creditore pignoratizio può vendere le azioni nel modo stabilito dal secondo comma del presente articolo. Nel caso di usufrutto, l'usufruttuario deve provvedere al versamento, salvo il suo diritto alla restituzione al termine dell'usufrutto. Se l'usufrutto spetta a più persone, si applica il secondo comma dell'. Salvo che dal titolo o dal provvedimento del giudice risulti diversamente, i diritti amministrativi diversi da quelli previsti nel presente articolo spettano, nel caso di pegno o di usufrutto, sia al socio sia al creditore pignoratizio o all'usufruttuario; nel caso di sequestro sono esercitati dal custode.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2352

In sintesi

L'articolo stabilisce che il diritto di voto spetta al creditore pignoratizio o all'usufruttuario (salvo accordi diversi) e al custode in caso di sequestro. Il diritto di opzione rimane invece al socio, che deve versare le somme necessarie con almeno tre giorni di anticipo per non perderlo. I vincoli si estendono automaticamente alle nuove azioni emesse in caso di aumento di capitale gratuito. Per i versamenti ancora dovuti sulle azioni, nel pegno tocca al socio e nell'usufrutto all'usufruttuario, salvo restituzione a fine rapporto. Gli altri diritti amministrativi spettano congiuntamente al socio e al titolare del vincolo (o al custode nel sequestro), salvo diversa indicazione del titolo o del giudice.

Perché esiste questa norma

La norma disciplina la ripartizione dei diritti e degli obblighi tra le parti quando le azioni di una società sono gravate da vincoli come pegno, usufrutto o sequestro.

A chi si applica

Si applica ai soci, ai creditori pignoratizi, agli usufruttuari e ai custodi giudiziari di azioni societarie.

Esempio pratico

Un socio concede in usufrutto le proprie azioni a un terzo: l'usufruttuario potrà votare in assemblea e dovrà versare i decimi residui richiesti dalla società, mantenendo il diritto alla restituzione delle somme al termine dell'usufrutto. Se la società offre nuove azioni in opzione, il diritto di sottoscriverle competerà al socio proprietario, purché fornisca i fondi necessari almeno tre giorni prima della scadenza.

Adempimenti e conseguenze

Il socio deve versare le somme per l'opzione o per i versamenti sulle azioni in pegno almeno tre giorni prima della scadenza. In caso di mancato versamento per l'opzione, il diritto viene alienato tramite banca o intermediario; in caso di mancato versamento sulle azioni in pegno, il creditore pignoratizio può far vendere le azioni.

Cosa è cambiato

L'articolo 2352 è stato modificato dall'articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.

Domande frequenti

A chi spetta il diritto di voto se le azioni sono sottoposte a pegno, usufrutto o sequestro?Nel pegno e nell'usufrutto il diritto di voto spetta al creditore pignoratizio o all'usufruttuario, salvo diverso accordo. In caso di sequestro, il voto è esercitato dal custode.
Cosa accade al diritto di opzione spettante sulle azioni vincolate?Il diritto di opzione spetta al socio. Se il socio non versa le somme necessarie almeno tre giorni prima della scadenza e gli altri soci non lo acquistano, il diritto viene venduto per suo conto tramite banca o intermediario autorizzato.
Chi deve effettuare i versamenti richiesti sulle azioni?Nel caso di pegno deve provvedere il socio almeno tre giorni prima della scadenza, altrimenti il creditore può vendere le azioni. Nel caso di usufrutto deve provvedere l'usufruttuario, che ha diritto a riavere la somma al termine dell'usufrutto.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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