CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VCapo VSez. V

Art. 2347

Indivisibilità delle azioni.

In vigore dal 1 gen 2004
Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli . Se il rappresentante comune non è stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla società a uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti. I comproprietari dell'azione rispondono solidalmente delle obbligazioni da essa derivanti.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2347

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