CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo V›Sez. V
Art. 2347
Indivisibilità delle azioni.
In vigore dal 1 gen 2004
Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli .
Se il rappresentante comune non è stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla società a uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.
I comproprietari dell'azione rispondono solidalmente delle obbligazioni da essa derivanti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2347