Art. 2347 · Indivisibilità delle azioni.
CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo V›Sez. V

Art. 2347

2544 / 3280

Indivisibilità delle azioni.

In vigore dal 1 gen 2004
Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli . Se il rappresentante comune non è stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla società a uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti. I comproprietari dell'azione rispondono solidalmente delle obbligazioni da essa derivanti.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2347