CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VCapo VSez. V

Art. 2350

Diritto agli utili e alla quota di liquidazione.

In vigore dal 29 feb 2004
Ogni azione attribuisce il diritto a una parte proporzionale degli utili netti e del patrimonio netto risultante dalla liquidazione, salvi i diritti stabiliti a favore di speciali categorie di azioni. Fuori dai casi di cui all', la società può emettere azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati dell'attività sociale in un determinato settore. Lo statuto stabilisce i criteri di individuazione dei costi e ricavi imputabili al settore, le modalità di rendicontazione, i diritti attribuiti a tali azioni, nonché le eventuali condizioni e modalità di conversione in azioni di altra categoria. Non possono essere pagati dividendi ai possessori delle azioni previste dal precedente comma se non nei limiti degli utili risultanti dal bilancio della società.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2350

In sintesi

La regola generale prevede che ogni azione dia diritto a una quota proporzionale dei guadagni netti e di quanto resta del patrimonio in caso di liquidazione della società, salvo diversamente previsto per speciali categorie di azioni. La società ha inoltre la facoltà di emettere azioni i cui rendimenti sono collegati ai risultati economici di un preciso settore aziendale. In questo caso, lo statuto societario deve precisare come calcolare costi e ricavi del settore, come rendicontarli, quali diritti spettano e l'eventuale conversione in altre azioni. I dividendi per queste particolari azioni possono comunque essere pagati solo entro il limite massimo degli utili complessivi che risultano dal bilancio della società.

Perché esiste questa norma

La norma definisce i diritti patrimoniali fondamentali spettanti all'azionista, garantendo la partecipazione ai guadagni e al valore finale della società, con la possibilità di creare categorie speciali di azioni legate a specifici settori di attività.

A chi si applica

Si applica alle società per azioni e a tutti i possessori di azioni ordinarie o di categorie speciali.

Esempio pratico

Una società per azioni decide di finanziare lo sviluppo di un nuovo ramo d'azienda emettendo azioni speciali i cui dividendi dipendono esclusivamente dai ricavi di quel settore. Lo statuto definisce esattamente le regole per conteggiare costi e guadagni di quell'attività e stabilisce che i possessori riceveranno dividendi solo se la società nel suo complesso ha generato utili di bilancio.

Adempimenti e conseguenze

Lo statuto deve obbligatoriamente stabilire i criteri di individuazione dei costi e ricavi del settore, le modalità di rendicontazione, i diritti spettanti e le eventuali modalità di conversione; è fatto divieto di pagare dividendi sulle azioni correlate oltre i limiti degli utili risultanti dal bilancio della società.

Cosa è cambiato

L'articolo è stato modificato prima dal Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (art. 1, comma 1) e successivamente ritoccato dal Decreto Legislativo 6 febbraio 2004, n. 37 (art. 5, comma 1, lettera g, in modifica al precedente decreto).

Domande frequenti

Cosa spetta di base a chi possiede un'azione?Spetta il diritto a una parte proporzionale sia degli utili netti sia del patrimonio netto che residua al momento della liquidazione della società, salve eccezioni per categorie speciali.
La società può emettere azioni legate all'andamento di un solo settore di attività?Sì, la società può emettere azioni con diritti patrimoniali correlati ai risultati di uno specifico settore, purché lo statuto ne disciplini costi, ricavi, rendicontazione e diritti.
Si possono pagare dividendi sulle azioni di settore se la società nel complesso è in perdita?No, la legge vieta di pagare dividendi ai possessori di tali azioni se non nei limiti degli utili complessivi risultanti dal bilancio generale della società.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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