Art. 2350
Diritto agli utili e alla quota di liquidazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2350
Diritto agli utili e alla quota di liquidazione.
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La regola generale prevede che ogni azione dia diritto a una quota proporzionale dei guadagni netti e di quanto resta del patrimonio in caso di liquidazione della società, salvo diversamente previsto per speciali categorie di azioni. La società ha inoltre la facoltà di emettere azioni i cui rendimenti sono collegati ai risultati economici di un preciso settore aziendale. In questo caso, lo statuto societario deve precisare come calcolare costi e ricavi del settore, come rendicontarli, quali diritti spettano e l'eventuale conversione in altre azioni. I dividendi per queste particolari azioni possono comunque essere pagati solo entro il limite massimo degli utili complessivi che risultano dal bilancio della società.
La norma definisce i diritti patrimoniali fondamentali spettanti all'azionista, garantendo la partecipazione ai guadagni e al valore finale della società, con la possibilità di creare categorie speciali di azioni legate a specifici settori di attività.
Si applica alle società per azioni e a tutti i possessori di azioni ordinarie o di categorie speciali.
Una società per azioni decide di finanziare lo sviluppo di un nuovo ramo d'azienda emettendo azioni speciali i cui dividendi dipendono esclusivamente dai ricavi di quel settore. Lo statuto definisce esattamente le regole per conteggiare costi e guadagni di quell'attività e stabilisce che i possessori riceveranno dividendi solo se la società nel suo complesso ha generato utili di bilancio.
Lo statuto deve obbligatoriamente stabilire i criteri di individuazione dei costi e ricavi del settore, le modalità di rendicontazione, i diritti spettanti e le eventuali modalità di conversione; è fatto divieto di pagare dividendi sulle azioni correlate oltre i limiti degli utili risultanti dal bilancio della società.
L'articolo è stato modificato prima dal Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (art. 1, comma 1) e successivamente ritoccato dal Decreto Legislativo 6 febbraio 2004, n. 37 (art. 5, comma 1, lettera g, in modifica al precedente decreto).
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.