CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VCapo VSez. V

Art. 2353

Azioni di godimento.

In vigore dal 1 gen 2004
Salvo diversa disposizione dello statuto, le azioni di godimento attribuite ai possessori delle azioni rimborsate non danno diritto di voto nell'assemblea. Esse concorrono nella ripartizione degli utili che residuano dopo il pagamento delle azioni non rimborsate di un dividendo pari all'interesse legale e, nel caso di liquidazione, nella ripartizione del patrimonio sociale residuo dopo il rimborso delle altre azioni al loro valore nominale.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2353

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo