Art. 2353 · Azioni di godimento.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VCapo VSez. V

Art. 2353

Abrogato2384 / 3000

Azioni di godimento.

In vigore dal 19 apr 1942 al 31 dic 2003
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, le azioni di godimento attribuite ai possessori delle azioni rimborsate non danno diritto di voto nell'assemblea. Esse concorrono nella ripartizione degli utili che residuano dopo il pagamento alle azioni non rimborsate di un dividendo pari all'interesse legale e, in caso di liquidazione, nella ripartizione del patrimonio sociale residuo dopo il rimborso delle altre azioni al loro valore nominale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2353