CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo V›Sez. V
Art. 2356
Responsabilità in caso di trasferimento di azioni non liberate.
In vigore dal 1 gen 2004
Coloro che hanno trasferito azioni non liberate sono obbligati in solido con gli acquirenti per l'ammontare dei versamenti ancora dovuti, per il periodo di tre anni dall'annotazione del trasferimento nel libro dei soci.
Il pagamento non può essere ad essi domandato se non nel caso in cui la richiesta al possessore dell'azione sia rimasta infruttuosa.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2356