CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VCapo VSez. V

Art. 2360

Divieto di sottoscrizione reciproca di azioni.

In vigore dal 1 gen 2004
È vietato alle società di costituire o di aumentare il capitale mediante sottoscrizione reciproca di azioni, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2360

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