CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo V›Sez. V
Art. 2360
Divieto di sottoscrizione reciproca di azioni.
In vigore dal 1 gen 2004
È vietato alle società di costituire o di aumentare il capitale mediante sottoscrizione reciproca di azioni, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2360