CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VCapo VSez. V

Art. 2346

Emissione delle azioni.

In vigore dal 14 gen 2005
La partecipazione sociale è rappresentata da azioni; salvo diversa disposizione di leggi speciali lo statuto può escludere l'emissione dei relativi titoli o prevedere l'utilizzazione di diverse tecniche di legittimazione e circolazione. Se determinato nello statuto, il valore nominale di ciascuna azione corrisponde ad una frazione del capitale sociale; tale determinazione deve riferirsi senza eccezioni a tutte le azioni emesse dalla società. In mancanza di indicazione del valore nominale delle azioni, le disposizioni che ad esso si riferiscono si applicano con riguardo al loro numero in rapporto al totale delle azioni emesse. A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento. Lo statuto può prevedere una diversa assegnazione delle azioni. In nessun caso il valore dei conferimenti può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale. Resta salva la possibilità che la società, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, emetta strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti. In tal caso lo statuto ne disciplina le modalità e condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2346

In sintesi

La partecipazione alla società è rappresentata da azioni, ma lo statuto può stabilire di non emettere titoli cartacei o scegliere diverse modalità di circolazione. Le azioni possono avere un valore nominale espresso oppure essere prive di tale indicazione, valendo in proporzione al totale delle azioni emesse. Di regola, ogni socio riceve un numero di azioni proporzionato a quanto ha conferito, anche se lo statuto può prevedere criteri di assegnazione differenti. Il totale dei conferimenti non può mai risultare inferiore all'ammontare globale del capitale sociale. Inoltre, a fronte dell'apporto di opere o servizi, la società può emettere strumenti finanziari con diritti patrimoniali o amministrativi, escludendo però il diritto di voto nell'assemblea generale.

Perché esiste questa norma

La norma disciplina la rappresentazione e l'assegnazione delle quote di partecipazione nelle società per azioni, garantendo la corrispondenza tra il capitale sociale e i conferimenti effettuati.

A chi si applica

Si applica alle società per azioni, ai relativi soci e a eventuali terzi che apportano prestazioni d'opera o servizi a favore della società.

Esempio pratico

Una società per azioni stabilisce nel proprio statuto che non verranno stampati certificati azionari cartacei. Un socio versa 10.000 euro e riceve una quota corrispondente di azioni, mentre a un professionista esterno che fornisce servizi di consulenza vengono assegnati speciali strumenti finanziari con diritti patrimoniali ma senza diritto di voto in assemblea.

Adempimenti e conseguenze

In nessun caso il valore complessivo dei conferimenti può essere inferiore all'ammontare del capitale sociale; se la società emette strumenti finanziari a fronte di apporti di opera o servizi, lo statuto deve disciplinarne emissione, diritti, circolazione e le sanzioni per inadempimento.

Cosa è cambiato

L'articolo è stato inizialmente modificato dall'articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (con successivo avviso di rettifica del 4 luglio 2003). Successivamente, l'articolo 7, comma 1, del Decreto Legislativo 28 dicembre 2004, n. 310 ha apportato ulteriori modifiche al quarto comma.

Domande frequenti

È obbligatorio emettere titoli azionari fisici?No, lo statuto della società può escludere l'emissione dei titoli azionari o prevedere diverse tecniche per la loro circolazione e legittimazione, salvo diversa disposizione di leggi speciali.
Le azioni devono essere sempre assegnate in proporzione al conferimento?Di norma a ciascun socio spetta un numero di azioni proporzionale al conferimento effettuato, ma lo statuto della società può disporre una diversa assegnazione delle azioni.
Gli strumenti finanziari emessi a fronte di opere o servizi danno diritto di voto?No, tali strumenti possono attribuire diritti patrimoniali o diritti amministrativi, ma la norma esclude espressamente il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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