Art. 2346
Emissione delle azioni.
Le tue annotazioni
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Emissione delle azioni.
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La partecipazione alla società è rappresentata da azioni, ma lo statuto può stabilire di non emettere titoli cartacei o scegliere diverse modalità di circolazione. Le azioni possono avere un valore nominale espresso oppure essere prive di tale indicazione, valendo in proporzione al totale delle azioni emesse. Di regola, ogni socio riceve un numero di azioni proporzionato a quanto ha conferito, anche se lo statuto può prevedere criteri di assegnazione differenti. Il totale dei conferimenti non può mai risultare inferiore all'ammontare globale del capitale sociale. Inoltre, a fronte dell'apporto di opere o servizi, la società può emettere strumenti finanziari con diritti patrimoniali o amministrativi, escludendo però il diritto di voto nell'assemblea generale.
La norma disciplina la rappresentazione e l'assegnazione delle quote di partecipazione nelle società per azioni, garantendo la corrispondenza tra il capitale sociale e i conferimenti effettuati.
Si applica alle società per azioni, ai relativi soci e a eventuali terzi che apportano prestazioni d'opera o servizi a favore della società.
Una società per azioni stabilisce nel proprio statuto che non verranno stampati certificati azionari cartacei. Un socio versa 10.000 euro e riceve una quota corrispondente di azioni, mentre a un professionista esterno che fornisce servizi di consulenza vengono assegnati speciali strumenti finanziari con diritti patrimoniali ma senza diritto di voto in assemblea.
In nessun caso il valore complessivo dei conferimenti può essere inferiore all'ammontare del capitale sociale; se la società emette strumenti finanziari a fronte di apporti di opera o servizi, lo statuto deve disciplinarne emissione, diritti, circolazione e le sanzioni per inadempimento.
L'articolo è stato inizialmente modificato dall'articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (con successivo avviso di rettifica del 4 luglio 2003). Successivamente, l'articolo 7, comma 1, del Decreto Legislativo 28 dicembre 2004, n. 310 ha apportato ulteriori modifiche al quarto comma.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.