CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo VISez. III§ 2

Art. 1642

Proprietà del bestiame consegnato.

In vigore dal 19 apr 1942
Qualora il bestiame consegnato all'affittuario sia stato determinato con indicazione della specie, del numero, del sesso, della qualità, dell'età e del peso, anche se ne è stata fatta stima, la proprietà di esso rimane al locatore. Tuttavia l'affittuario può disporre dei singoli capi, ma deve mantenere nel fondo la dotazione necessaria.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1642

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo