CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo VI›Sez. III›§ 3
Art. 1647
Nozione.
In vigore dal 19 apr 1942
Quando l'affitto ha per oggetto un fondo che l'affittuario coltiva col lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua famiglia, si applicano le norme che seguono, sempre che il fondo non superi i limiti di estensione che, per singole zone e colture, possono essere determinati dalle norme corporative.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1647