CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo VI›Sez. III›§ 3
Art. 1648
Casi fortuiti ordinari.
In vigore dal 19 apr 1942
Il giudice, con riguardo alle condizioni economiche dell'affittuario, può disporre il pagamento rateale del fitto se per un caso fortuito ordinario, le cui conseguenze l'affittuario ha assunte a suo carico, si verifica la perdita di almeno la metà dei frutti del fondo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1648