CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo VISez. III§ 2

Art. 1644

Accrescimenti e frutti del bestiame.

In vigore dal 19 apr 1942
L'affittuario fa suoi i parti e gli altri frutti del bestiame, l'accrescimento e ogni altro provento che ne deriva. Il letame però deve essere impiegato esclusivamente nella coltivazione del fondo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1644

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