Art. 1647 · Nozione.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo VISez. III§ 3

Art. 1647

1762 / 3261

Nozione.

In vigore dal 19 apr 1942
Quando l'affitto ha per oggetto un fondo che l'affittuario coltiva col lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua famiglia, si applicano le norme che seguono, sempre che il fondo non superi i limiti di estensione che, per singole zone e colture, possono essere determinati dalle norme corporative.
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