CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo VI›Sez. III›§ 2
Art. 1638
Espropriazione per pubblico interesse.
In vigore dal 19 apr 1942
In caso di espropriazione per pubblico interesse o di occupazione temporanea del fondo locato, l'affittuario ha diritto di ottenere dal locatore la parte d'indennità a questo corrisposta per i frutti non percepiti o per il mancato raccolto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1638