CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo VI›Sez. III›§ 2
Art. 1637
Accollo di casi fortuiti.
In vigore dal 19 apr 1942
L'affittuario può, con patto espresso, assumere il rischio dei casi fortuiti ordinari. Sono reputati tali i fortuiti che, avuto riguardo ai luoghi e a ogni altra circostanza, le parti potevano ragionevolmente ritenere probabili.
È nullo il patto col quale l'affittuario si assoggetta ai casi fortuiti straordinari.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1637