Art. 1638 · Espropriazione per pubblico interesse.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo VISez. III§ 2

Art. 1638

1753 / 3261

Espropriazione per pubblico interesse.

In vigore dal 19 apr 1942
In caso di espropriazione per pubblico interesse o di occupazione temporanea del fondo locato, l'affittuario ha diritto di ottenere dal locatore la parte d'indennità a questo corrisposta per i frutti non percepiti o per il mancato raccolto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1638