Art. 1642 · Proprietà del bestiame consegnato.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo VISez. III§ 2

Art. 1642

1757 / 3261

Proprietà del bestiame consegnato.

In vigore dal 19 apr 1942
Qualora il bestiame consegnato all'affittuario sia stato determinato con indicazione della specie, del numero, del sesso, della qualità, dell'età e del peso, anche se ne è stata fatta stima, la proprietà di esso rimane al locatore. Tuttavia l'affittuario può disporre dei singoli capi, ma deve mantenere nel fondo la dotazione necessaria.
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