Parte TERZA›Titolo I›Capo IV
Art. 150
Inibizione o sospensione dei lavori
In vigore dal 24 apr 2008
Inibizione o sospensione dei lavori
1. Indipendentemente dall'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio prevista dagli , ovvero dall'avvenuta comunicazione prescritta dall', comma 3, la regione o il Ministero hanno facoltà di:
a) inibire che si eseguano lavori senza autorizzazione o comunque capaci di recare pregiudizio al paesaggio;
b) ordinare, anche quando non sia intervenuta la diffida prevista alla lettera a), la sospensione di lavori iniziati.
2. L'inibizione o sospensione dei lavori disposta ai sensi del comma 1 cessa di avere efficacia se entro il termine di novanta giorni non sia stata effettuata la pubblicazione all'albo pretorio della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all' o all', ovvero non sia stata ricevuta dagli interessati la comunicazione prevista dall', comma 3.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2008, N.63.
4. I provvedimenti indicati ai commi precedenti sono comunicati anche al comune interessato.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42#art-150