Parte TERZA›Titolo I›Capo IV
Art. 154
Colore delle facciate dei fabbricati
In vigore dal 24 apr 2008
(Colore delle facciate dei fabbricati)
1. Qualora la tinteggiatura delle facciate dei fabbricati siti nelle aree contemplate dalle lettere c) e d) dell', comma 1, o dalla lettera m) dell', comma 1, sia sottoposta all'obbligo della preventiva autorizzazione, in base alle disposizioni degli , comma 1, lettera a), l'amministrazione competente, su parere vincolante, salvo quanto previsto dall', comma 5, del soprintendente, o il Ministero, possono ordinare che alle facciate medesime sia dato un colore che armonizzi con la bellezza d'insieme.
2. Qualora i proprietari, possessori o detentori degli immobili di cui al comma 1 non ottemperino, entro i termini stabiliti, alle prescrizioni loro impartite, l'amministrazione competente, o il soprintendente, provvede all'esecuzione d'ufficio.
3. Nei confronti degli immobili di cui all', comma 3, lettere a) e d), dichiarati di interesse culturale ai sensi dell', e degli immobili di cui al comma 1 del medesimo valgono le disposizioni della Parte seconda del presente codice.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42#art-154