Parte TERZA›Titolo I›Capo IV
Art. 152
Interventi soggetti a particolari prescrizioni
In vigore dal 24 apr 2008
Interventi soggetti a particolari prescrizioni
1. Nel caso di aperture di strade e di cave, di posa di condotte per impianti industriali e civili e di palificazioni nell'ambito e in vista delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 dell' ovvero in prossimità degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dello stesso articolo, l'amministrazione competente, su parere vincolante, salvo quanto previsto dall', comma 5, del soprintendente, o il Ministero, tenuto conto della funzione economica delle opere già realizzate o da realizzare, hanno facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso d'esecuzione, idonee comunque ad assicurare la conservazione dei valori espressi dai beni protetti ai sensi delle disposizioni del presente Titolo.
Decorsi inutilmente i termini previsti dall', comma 8, senza che sia stato reso il prescritto parere, l'amministrazione competente procede ai sensi del comma 9 del medesimo . PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 26 MARZO 2008, N. 63.
2. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 26 MARZO 2008, N. 63.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42#art-152