Parte TERZATitolo ICapo IV

Art. 151

Rimborso spese a seguito della sospensione dei lavori

In vigore dal 24 apr 2008
Rimborso spese a seguito della sospensione dei lavori 1. Qualora sia stata ordinata, senza la intimazione della preventiva diffida prevista dall', comma 1, lettera a), la sospensione di lavori su immobili ed aree di cui non sia stato in precedenza dichiarato il notevole interesse pubblico, ai sensi degli , comma 1, lettera d), e 157, l'interessato può ottenere il rimborso delle spese sostenute sino al momento della notificata sospensione. Le opere già eseguite sono demolite a spese dell'autorità che ha disposto la sospensione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42#art-151

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo