Parte TERZA›Titolo I›Capo IV
Art. 149
Interventi non soggetti ad autorizzazione
In vigore dal 10 ott 2023
Interventi non soggetti ad autorizzazione
1. Fatta salva l'applicazione dell', comma 4, lettera a), non è comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall', dall' e dall':
a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;
c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati agli , comma 1, lettera g), purchè previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42#art-149