Parte TERZATitolo ICapo II

Art. 141

Provvedimenti ministeriali

In vigore dal 24 apr 2008
(Provvedimenti ministeriali) 1. Le disposizioni di cui agli si applicano anche ai procedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all', comma 3. In tale caso i comuni interessati, ricevuta la proposta di dichiarazione formulata dal soprintendente, provvedono agli adempimenti indicati all', comma 1, mentre agli adempimenti indicati ai commi 2, 3 e 4 del medesimo provvede direttamente il soprintendente. 2. Il Ministero, valutate le eventuali osservazioni presentate ai sensi del detto , comma 5, e sentito il competente Comitato tecnico-scientifico, adotta la dichiarazione di notevole interesse pubblico, a termini dell', commi 1 e 2, e ne cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione. 3. Il soprintendente provvede alla notifica della dichiarazione, al suo deposito presso i comuni interessati e alla sua trascrizione nei registri immobiliari, ai sensi dell', comma 3. 4. La trasmissione ai comuni del numero della Gazzetta Ufficiale contenente la dichiarazione, come pure la trasmissione delle relative planimetrie, è fatta dal Ministero, per il tramite della soprintendenza, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del numero predetto. La soprintendenza vigila sull'adempimento, da parte di ogni comune interessato, di quanto prescritto dall', comma 4, e ne dà comunicazione al Ministero. 5. Se il provvedimento ministeriale di dichiarazione non è adottato nei termini di cui all', comma 1, allo scadere dei detti termini, per le aree e gli immobili oggetto della proposta di dichiarazione, cessano gli effetti di cui all', comma 1.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42#art-141

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