Parte SECONDA›Titolo II›Capo I›Sez. II
Art. 109
Catalogo di immagini fotografiche e di riprese di beni culturali
In vigore dal 1 mag 2004
Catalogo di immagini fotografiche e di riprese di beni culturali
1. Qualora la concessione abbia ad oggetto la riproduzione di beni culturali per fini di raccolta e catalogo di immagini fotografiche e di riprese in genere, il provvedimento concessorio prescrive:
a) il deposito del doppio originale di ogni ripresa o fotografia;
b) la restituzione, dopo l'uso, del fotocolor originale con relativo codice.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42#art-109