Art. 109 · Catalogo di immagini fotografiche e di riprese di beni culturali
Parte SECONDATitolo IICapo ISez. II

Art. 109

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Catalogo di immagini fotografiche e di riprese di beni culturali

In vigore dal 1 mag 2004
Catalogo di immagini fotografiche e di riprese di beni culturali 1. Qualora la concessione abbia ad oggetto la riproduzione di beni culturali per fini di raccolta e catalogo di immagini fotografiche e di riprese in genere, il provvedimento concessorio prescrive: a) il deposito del doppio originale di ogni ripresa o fotografia; b) la restituzione, dopo l'uso, del fotocolor originale con relativo codice.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42#art-109