Parte SECONDATitolo IICapo ISez. I

Art. 105

Diritti di uso e godimento pubblico

In vigore dal 1 mag 2004
Diritti di uso e godimento pubblico 1. Il Ministero e le regioni vigilano, nell'ambito delle rispettive competenze, affinché siano rispettati i diritti di uso e godimento che il pubblico abbia acquisito sulle cose e i beni soggetti alle disposizioni della presente Parte.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42#art-105

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