Parte SECONDATitolo IICapo ISez. I

Art. 104

Fruizione di beni culturali di proprietà privata

In vigore dal 24 apr 2008
Fruizione di beni culturali di proprietà privata 1. Possono essere assoggettati a visita da parte del pubblico per scopi culturali: a) i beni culturali immobili indicati all', comma 3, lettere a) e d), che rivestono interesse eccezionale; b) le collezioni dichiarate ai sensi dell'. 2. L'interesse eccezionale degli immobili indicati al comma 1, lettera a), è dichiarato con atto del Ministero, sentito il proprietario. 3. Le modalità di visita sono concordate tra il proprietario e il soprintendente, che ne dà comunicazione al comune e alla città metropolitana nel cui territorio si trovano i beni. 4. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42#art-104

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