Parte SECONDA›Titolo II›Capo I›Sez. I
Art. 104
Fruizione di beni culturali di proprietà privata
In vigore dal 24 apr 2008
Fruizione di beni culturali di proprietà privata
1. Possono essere assoggettati a visita da parte del pubblico per scopi culturali:
a) i beni culturali immobili indicati all', comma 3, lettere a) e d), che rivestono interesse eccezionale;
b) le collezioni dichiarate ai sensi dell'.
2. L'interesse eccezionale degli immobili indicati al comma 1, lettera a), è dichiarato con atto del Ministero, sentito il proprietario.
3. Le modalità di visita sono concordate tra il proprietario e il soprintendente, che ne dà comunicazione al comune e alla città metropolitana nel cui territorio si trovano i beni.
4. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42#art-104