Parte SECONDA›Titolo II›Capo I›Sez. I
Art. 105
111 / 194Diritti di uso e godimento pubblico
In vigore dal 1 mag 2004
Diritti di uso e godimento pubblico
1. Il Ministero e le regioni vigilano, nell'ambito delle rispettive competenze, affinché siano rispettati i diritti di uso e godimento che il pubblico abbia acquisito sulle cose e i beni soggetti alle disposizioni della presente Parte.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42#art-105