Parte SECONDA›Titolo II›Capo II
Art. 113
Valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata
In vigore dal 1 mag 2004
Valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata
1. Le attività e le strutture di valorizzazione, ad iniziativa privata, di beni culturali di proprietà privata possono beneficiare del sostegno pubblico da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali.
2. Le misure di sostegno sono adottate tenendo conto della rilevanza dei beni culturali ai quali si riferiscono.
3. Le modalità della valorizzazione sono stabilite con accordo da stipularsi con il proprietario, possessore o detentore del bene in sede di adozione della misura di sostegno.
4. La regione e gli altri enti pubblici territoriali possono anche concorrere alla valorizzazione dei beni di cui all', comma 1, partecipando agli accordi ivi previsti al comma 3.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42#art-113