Parte SECONDA›Titolo II›Capo II
Art. 114
Livelli di qualità della valorizzazione
In vigore dal 12 mag 2006
Livelli di qualità della valorizzazione
1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle università, fissano i livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione su beni di pertinenza pubblica e ne curano l'aggiornamento periodico.
2. I livelli di cui al comma 1 sono adottati con decreto del Ministro previa intesa in sede di Conferenza unificata.
3. I soggetti che, ai sensi dell', hanno la gestione delle attività di valorizzazione sono tenuti ad assicurare il rispetto dei livelli adottati.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42#art-114